Agevolazioni 2017 per nuovi impianti
La legge di Bilancio per il 2017 ha prorogato il beneficio del super ammortamento, ossia della possibilità di maggiorare del 40% il costo fiscalmente riconosciuto dei beni ai fini del calcolo dei relativi ammortamenti, allargando le disposizioni contenute nella legge di Stabilità per il 2016 anche agli investimenti in beni: materiali, strumentali, nuovi, esclusi i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata ai sensi dell’articolo 164, comma 1, lettere b) e b-bis), del Tuir, effettuati entro il 31 dicembre 2017.
Rientrano nelle agevolazioni anche gli impianti realizzati su beni di terzi (ad esempio su immobili in affitto o in leasing) purchè:
- si tratti di beni nuovi e non manutenzioni
- siano asportabili dall’immobile affittato al termine della locazione (e quindi vengano imputati in contabilità come “impianti” a sè stanti e non come “manutenzioni su beni di terzi”)
- siano ammortizzati come “impianti” e quindi con una percentuale di ammortamento superiore al 6%
Se, ad esempio, le spese per impianto elettrico vengono incluse ad incremento della voce contabile “fabbricati” il super ammortamento non funziona in quanto i fabbricati sono ammortizzati al 3%.
Quanto detto per gli impianti elettrici vale anche per impianti fotovoltaici, videosorveglianza, allarme intrusione, impianti antincendio etc.
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